Studio Perizie Grafiche
Dr.ssa Donatella Maero
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PERIZIE GRAFICHE

La perizia grafica accerta l’autenticità o l’apocrifia di scritture (firme o testo) apposte su diverse tipologie di documenti. Troviamo una traccia sicura della perizia sino dall’epoca di Costantino. Nell’anno 539 Giustiniano cita nel Digesto, notiziario 73, un errore giudiziario dovuto agli esperti grafici che avevano concluso per il falso di un documento la cui autenticità fu stabilita successivamente. Sotto Carlo V di Francia si conosce, grazie a Papon, una sentenza riguardante un caso di falso in cui era implicato il primo ciambellano del re. Il più antico tentativo di utilizzo di una vera e propria perizia in ambito legale risale al 1579 quando, sospettata la falsificazione della firma di re Carlo IX, furono incaricati degli esperti che esaminarono tale firma, conclusero per l’apocrifia della stessa ed in tal modo il falsario fu incriminato del doppio delitto di falso e di lesa maestà.

Da allora è trascorso molto tempo ed oggi possiamo dire che i periti ben preparati professionalmente posseggono tecniche perfezionate tali da consentire in quasi tutte le indagini conclusioni sicure o per lo meno fondate.

La perizia grafica giudiziaria è un accertamento tecnico che deve dimostrare con una Relazione scritta le diverse fasi dello studio del documento in verifica e dell’analisi comparativa dei documenti contestati ed autografi per giungere, dopo un’interpretazione logica dei dati rilevati, ad una conclusione rispondendo al quesito preposto. La perizia deve contenere l’indicazione dell’organo giudiziario procedente, gli estremi di individuazione del procedimento, l’indicazione della natura della Relazione (perizia, consulenze tecnica, osservazioni, etc..), l’indicazione dei nominativi dei Consulenti di parte, la precisazione del quesito e dei documenti oggetto di verifica e di quelli comparativi, il testo della relazione, la data di ultimazione e di deposito e la sottoscrizione dell’autore. Esistono varie tipologie di falsificazione: le più frequenti sono il falso per ricalco, il falso per trasposizione, la falsificazione a mano libera seguendo un modello e la falsificazione a mano libera non seguendo alcun modello. Quanto alla convocazione, il professionista chiamato dal Giudice civile viene denominato Consulente Tecnico d’Ufficio (abbreviato C.T.U.), mentre, se chi convoca è un Giudice penale, chi è convocato è Perito. Se chi convoca è il Pubblico Ministero (Procuratore o sostituto Procuratore), chi è convocato è Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (abbreviato C.T. del P.M.). Ovviamente il Consulente espleterà una Consulenza, mentre il Perito effettuerà una Perizia anche se, parlando in generale, di consueto si dirà sempre “perizia” anche quando l’autore è un Consulente. Chi riceve l’incarico da un Avvocato o, comunque, da un soggetto privato è sempre un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.).

Lo Studio Maero effettua accertamenti tecnici peritali su convocazione di Giudici in ambito civile, in ambito penale, per P.M., per Studi Legali, Istituti Bancari e privati cittadini. Inoltre, si espletano pareri orali e Consulenze anche in fase stragiudiziale.


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