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PERIZIE GRAFICHE
La perizia grafica accerta l’autenticità o
l’apocrifia di scritture (firme o testo) apposte su diverse tipologie di
documenti. Troviamo una traccia sicura della perizia sino dall’epoca di
Costantino. Nell’anno 539 Giustiniano cita nel Digesto, notiziario 73,
un errore giudiziario dovuto agli esperti grafici che avevano concluso
per il falso di un documento la cui autenticità fu stabilita
successivamente. Sotto Carlo V di Francia si conosce, grazie a Papon,
una sentenza riguardante un caso di falso in cui era implicato il primo
ciambellano del re. Il più antico tentativo di utilizzo di una vera e
propria perizia in ambito legale risale al 1579 quando, sospettata la
falsificazione della firma di re Carlo IX, furono incaricati degli
esperti che esaminarono tale firma, conclusero per l’apocrifia della
stessa ed in tal modo il falsario fu incriminato del doppio delitto di
falso e di lesa maestà.
Da allora è trascorso molto tempo ed oggi
possiamo dire che i periti ben preparati professionalmente posseggono
tecniche perfezionate tali da consentire in quasi tutte le indagini
conclusioni sicure o per lo meno fondate.
La perizia grafica giudiziaria è un accertamento
tecnico che deve dimostrare con una Relazione scritta le diverse fasi
dello studio del documento in verifica e dell’analisi comparativa dei
documenti contestati ed autografi per giungere, dopo un’interpretazione
logica dei dati rilevati, ad una conclusione rispondendo al quesito
preposto. La perizia deve contenere l’indicazione dell’organo
giudiziario procedente, gli estremi di individuazione del procedimento,
l’indicazione della natura della Relazione (perizia, consulenze tecnica,
osservazioni, etc..), l’indicazione dei nominativi dei Consulenti di
parte, la precisazione del quesito e dei documenti oggetto di verifica e
di quelli comparativi, il testo della relazione, la data di ultimazione
e di deposito e la sottoscrizione dell’autore. Esistono varie tipologie
di falsificazione: le più frequenti sono il falso per ricalco, il falso
per trasposizione, la falsificazione a mano libera seguendo un modello e
la falsificazione a mano libera non seguendo alcun modello. Quanto alla
convocazione, il professionista chiamato dal Giudice civile viene
denominato Consulente Tecnico d’Ufficio (abbreviato C.T.U.), mentre, se
chi convoca è un Giudice penale, chi è convocato è Perito. Se chi
convoca è il Pubblico Ministero (Procuratore o sostituto Procuratore),
chi è convocato è Consulente Tecnico del Pubblico Ministero (abbreviato
C.T. del P.M.). Ovviamente il Consulente espleterà una Consulenza,
mentre il Perito effettuerà una Perizia anche se, parlando in generale,
di consueto si dirà sempre “perizia” anche quando l’autore è un
Consulente. Chi riceve l’incarico da un Avvocato o, comunque, da un
soggetto privato è sempre un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.).
Lo Studio Maero effettua
accertamenti tecnici peritali su convocazione di Giudici in ambito
civile, in ambito penale, per P.M., per Studi Legali, Istituti Bancari e
privati cittadini. Inoltre, si espletano pareri orali e Consulenze anche
in fase stragiudiziale.
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